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Ć stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre, il decreto 19 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che disciplina i criteri e le modalitĆ per laĀ concessioneĀ Ā dellāindennitĆ Ā unaĀ tantumĀ Ā qualeĀ misura di sostegnoĀ alĀ potereĀ d’acquistoĀ deiĀ lavoratoriĀ autonomi e dei professionisti, conseguente alla crisi energetica e al caro prezziĀ in corso,Ā istituito con il decreto legge n. 50 del 2022.
Si segnala che, secondo quanto previsto nel provvedimento,Ā l’Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procederanno, perĀ gli iscritti, allaĀ erogazioneĀ dellāindennitĆ Ā inĀ ragioneĀ dell’ordine cronologicoĀ delleĀ domandeĀ presentateĀ eĀ accolteĀ sullaĀ baseĀ del procedimentoĀ diĀ verificaĀ dellaĀ sussistenzaĀ deiĀ Ā requisitiĀ Ā per l’ammissione al beneficio.
Il testo Ā del decreto ĆØ consultabile a questoĀ link.
Beneficiari
Ā·Ā iĀ lavoratori autonomi e iĀ professionistiĀ iscrittiĀ alleĀ gestioniĀ previdenziali dell’INPS;
Ā·Ā i professionisti iscritti agli enti gestori diĀ formeĀ obbligatorieĀ di previdenza ed assistenza di cuiĀ alĀ decretoĀ legislativoĀ 30Ā giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
che nel periodo d’imposta 2021,Ā abbiano percepito un redditoĀ complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari devono essereĀ giĆ iscrittiĀ alleĀ sopraĀ indicate gestioniĀ previdenzialiĀ allaĀ dataĀ di Ā Ā entrataĀ Ā inĀ Ā vigoreĀ del decreto-legge n. 50 del 2022 (18 maggio 2022),Ā conĀ partitaĀ IVAĀ attivaĀ e attivitĆ lavorativa avviata entro la medesima data.
Per accedere allāindennitĆ ĆØ necessario aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzioneĀ dovuta alla gestione di iscrizione per la quale ĆØĀ richiestaĀ lāindennitĆ , con competenza a decorrere dall’annoĀ 2020.Ā TaleĀ requisitoĀ nonĀ si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.
Misura dellāindennitĆ
LāindennitĆ una tantum ĆØ pari aĀ 200 euro ed ĆØ corrisposta a domanda.
La domande devono essere presentate allāInps oppure ai relativi enti di previdenzaĀ che neĀ verificanoĀ laĀ regolaritĆ Ā aiĀ finiĀ dell’attribuzioneĀ del beneficio.
LāindennitĆ ĆØ incompatibile con l’indennitĆ una tantum per i lavoratori dipendenti e l’indennitĆ una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti.
ModalitĆ di presentazione della domanda
IlĀ Ā soggetto interessatoĀ deveĀ presentareĀ istanzaĀ agliĀ entiĀ diĀ previdenzaĀ Ā cuiĀ Ā ĆØ obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalitĆ Ā eĀ secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.Ā NelĀ casoĀ inĀ cuiĀ ilĀ soggettoĀ Ā interessatoĀ Ā siaĀ Ā iscritto contemporaneamente a una delle gestioniĀ previdenzialiĀ dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza,Ā l’istanza dovrĆ essere presentata esclusivamente all’Inps.
L’istanza deve essere corredata dallaĀ Ā dichiarazioneĀ Ā del lavoratoreĀ interessato:
Ā·Ā diĀ essereĀ Ā lavoratoreĀ autonomo/liberoĀ professionista, non titolare di pensione;
Ā·Ā diĀ Ā nonĀ essereĀ percettoreĀ di indennitĆ Ā una tantum per i lavoratori dipendenti e indennitĆ una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;
Ā·Ā diĀ NON aver percepito nell’anno diĀ impostaĀ 2021Ā unĀ reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
Ā·Ā diĀ Ā essereĀ iscritto,Ā alla data del 18 maggio 2022,Ā ad una delle gestioni previdenziali dellāInps oĀ degliĀ entiĀ gestoriĀ diĀ formeĀ obbligatorieĀ diĀ previdenzaĀ Ā ed assistenza;
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā nelĀ caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali,Ā di non avere presentato per il medesimoĀ fineĀ istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identitĆ in corso di validitĆ e del codiceĀ fiscaleĀ nonchĆ©’Ā le coordinateĀ bancarieĀ oĀ postaliĀ perĀ l’accreditamentoĀ dell’importo relativo al beneficio.
Verifica dei requisiti
LāindennitĆ una tantumĀ ĆØĀ corrispostaĀ sullaĀ baseĀ deiĀ dati dichiaratiĀ dalĀ richiedenteĀ eĀ disponibiliĀ all’enteĀ erogatoreĀ al momento del pagamento edĀ ĆØ soggetta alla successivaĀ verificaĀ anche attraverso le informazioni fornite inĀ formaĀ disaggregataĀ perĀ ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria eĀ ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
In ordine alĀ requisitoĀ reddituale,Ā dalĀ computoĀ delĀ reddito personaleĀ assoggettabileĀ adĀ Irpef,Ā Ā alĀ Ā nettoĀ Ā deiĀ Ā contributi previdenziali ed assistenziali,Ā sono esclusi: i trattamentiĀ diĀ fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa diĀ abitazioneĀ e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Nel caso in cui, in esito ai controlli l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficioĀ avviaĀ Ā laĀ proceduraĀ diĀ recuperoĀ neiĀ confrontiĀ del soggetto che ha usufruito indebitamente dellāindennitĆ .

