Bonus per i professionisti

Banconote da 50 euro arrotolate

Credits: Emilian Robert Vicol/Pixabay

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre, il decreto 19 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che disciplina i criteri e le modalità per la  concessione  dell’indennità  una  tantum  quale misura di sostegno  al  potere  d’acquisto  dei  lavoratori  autonomi e dei professionisti, conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi  in corso, istituito con il decreto legge n. 50 del 2022.
Si segnala che, secondo quanto previsto nel provvedimento, l’Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procederanno, per  gli iscritti, alla  erogazione  dell’indennità  in  ragione  dell’ordine cronologico  delle  domande  presentate  e  accolte  sulla  base  del procedimento  di  verifica  della  sussistenza  dei   requisiti   per l’ammissione al beneficio.

Il testo  del decreto è consultabile a questo link.

Beneficiari
· i  lavoratori autonomi e i  professionisti  iscritti  alle  gestioni  previdenziali dell’INPS;
· i professionisti iscritti agli enti gestori di  forme  obbligatorie  di previdenza ed assistenza di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
che nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito  complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari devono essere già iscritti  alle  sopra  indicate gestioni  previdenziali  alla  data  di   entrata   in   vigore  del decreto-legge n. 50 del 2022 (18 maggio 2022),  con  partita  IVA  attiva  e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione  dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è  richiesta  l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno  2020.  Tale  requisito  non  si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.

Misura dell’indennità
L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda.
La domande devono essere presentate all’Inps oppure ai relativi enti di previdenza che ne  verificano  la  regolarità  ai  fini  dell’attribuzione  del beneficio.
L’indennità è incompatibile con l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e l’indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti.

Modalità di presentazione della domanda
Il   soggetto interessato deve  presentare  istanza  agli  enti  di  previdenza   cui   è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità  e  secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Nel  caso  in  cui  il  soggetto   interessato   sia   iscritto contemporaneamente a una delle gestioni  previdenziali  dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza,  l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps.
L’istanza deve essere corredata dalla  dichiarazione   del lavoratore  interessato:
· di  essere  lavoratore  autonomo/libero  professionista, non titolare di pensione;
· di  non  essere  percettore  di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;
· di NON aver percepito nell’anno di  imposta  2021  un  reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
· di  essere  iscritto,  alla data del 18 maggio 2022,  ad una delle gestioni previdenziali dell’Inps o  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza   ed assistenza;
·      nel  caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo  fine  istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice  fiscale  nonché’  le coordinate  bancarie  o  postali  per  l’accreditamento  dell’importo relativo al beneficio.

Verifica dei requisiti
L’indennità una tantum  è  corrisposta  sulla  base  dei  dati dichiarati  dal  richiedente  e  disponibili  all’ente  erogatore  al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva  verifica  anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata  per  ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e  ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
In ordine al  requisito  reddituale,  dal  computo  del  reddito personale  assoggettabile  ad  Irpef,   al   netto   dei   contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Nel caso in cui, in esito ai controlli l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio  avvia  la  procedura  di  recupero  nei  confronti  del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

 

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